PSICOTERAPEUTA BELLINZONA

Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicoterapeuta:

Campo d’attività

Art.10 L’attività dello psicoterapeuta consiste nell’applicazione di un trattamento scientificamente riconosciuto a persone che necessitano di aiuto, relativamente ai loro problemi, ai loro conflitti e disturbi psichici, nell’ambito di una relazione metodicamente elaborata, alfine di risolvere o di diminuire questi problemi, conflitti e disturbi psichici.